In tema di misure cautelari personali il requisito dell’autonoma valutazione degli indizi da parte del
giudice che emette il provvedimento genetico (ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) non è
richiesto per l’ordinanza del Tribunale del riesame, il quale può limitarsi a verificare la logicità e
completezza degli elementi probatori acquisiti senza dover necessariamente ripetere l’intera attività
valutativa del giudice che ha disposto la misura. La motivazione del riesame può quindi basarsi sul
richiamo agli atti e sugli elementi probatori già valutati dal giudice che ha emesso la misura.

