La Cassazione nega la frequentazione dei nonni se non corrispondente all’interesse del minore (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 novembre 2024, n. 29685)

Essendo il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni
funzionale all’interesse di questi ultimi, sul presupposto di una relazione positiva, gratificante e
soddisfacente per ciascuno di essi, il giudice non può disporre in tal senso dopo aver riscontrato
semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso
vantaggio loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che
li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano
compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento e individuando piuttosto
strumenti di modulazione delle relazioni in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.

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