Essendo il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni
funzionale all’interesse di questi ultimi, sul presupposto di una relazione positiva, gratificante e
soddisfacente per ciascuno di essi, il giudice non può disporre in tal senso dopo aver riscontrato
semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso
vantaggio loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che
li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano
compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento e individuando piuttosto
strumenti di modulazione delle relazioni in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.