Irrecuperabilità delle capacità genitoriali per determinare lo stato di adottabilità (Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 ottobre 2024, n. 27999)

Solo ove risulti impossibile, anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero
delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di vivere in uno stabile
contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono, che il giudice di
merito potrà dichiarare solo dopo aver valutato se l’interesse del minore a non vedere recisi i legami
con il genitore naturale debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle sue capacità
genitoriali, potendosi prevedere, almeno in via temporanea, un regime di affidamento
extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un’adozione ex art. 44 della l. n. 184 del 1983.

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