Nei reati perseguibili a querela, la manifestazione della volontà di perseguire il reato da
parte della persona offesa non necessita di formule specifiche e, quindi, può essere
riconosciuta implicitamente dal giudice anche in comportamenti che non esprimono
esplicitamente tale volontà. In situazioni di incertezza, tali atti devono comunque essere
interpretati considerando il principio del “favor querelae”.