Applicabilità del silenzio assenso al parere reso dalla Soprintendenza e rilevanza dell’utilizzo della posta elettronica certificata tra pubbliche amministrazioni (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 2506)

Secondo i giudici amministrativi palermitani, è da considerarsi illegittimo il parere tardivo reso dalla Soprintendenza nell’ambito di un procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, al quale deve infatti considerarsi applicabile il meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis l. n. 241 del 1990, né rilevando in senso contrario la circostanza, di fatto, per cui la richiesta di parere sia stata trasmessa dall’amministrazione procedente ad indirizzo di posta elettronica non certificata, in quanto nessuna norma impone l’utilizzo della posta certificata per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni come desumibile dagli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

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