Il diritto all’assegno divorzile non può riconoscersi solo sulla durata del matrimonio e l’accudimento esclusivo o prevalente della prole da parte dell’ex moglie; si deve altresì tenere in considerazione l’eventuale costituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno divorzile dovuto all’ex coniuge.
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