La Corte costituzionale sul contributo straordinario di solidarietà del 2022 (Corte costituzionale, sent. 3 luglio 2024, n. 111)

La Corte costituzionale con la sentenza n. 111 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. n. 37 del decreto-legge
n. 21 del 2022 relativo al contributo straordinario di solidarietà istituito per l’anno 2022 nella
parte in cui non esclude dalla base imponibile le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture
attive.
Secondo la Corte «il fortissimo aumento dei prezzi dei prodotti energetici nell’eccezionale situazione
congiunturale» che si è verificata in conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina e lo specifico
mercato in cui le imprese energetiche hanno operato siano stati identificati dal legislatore come un
indice rivelatore di ricchezza.
La sentenza ha precisato che sarebbe stato fisiologico fare riferimento ai dati dichiarati ai fini
dell’imposta sui redditi delle società (IRES), dal momento che la maggiore ricchezza è facilmente
riscontrabile in termini di surplus di utili conseguiti; al contrario l’aver mutuato le regole applicative
di un’imposta indiretta come l’IVA non garantisce con altrettanta sicurezza il risultato di intercettare
la maggiore ricchezza. Tuttavia, non vi era la possibilità di riferirsi ai più adeguati dati rilevanti ai
fini dell’IRES, perché sarebbe stato necessario, per intercettare la maggiore forza economica
dell’anno 2022 (in cui si è verificata la prima impennata dei prezzi), attendere che le imprese
provvedessero a chiudere i bilanci societari: l’ammontare degli utili, pertanto, avrebbe potuto essere
contabilizzato solo dopo la conclusione dell’anno di imposta in quel momento in corso, e quindi nel
2023.
La Corte ha affermato che è solo tenendo conto del carattere particolare del contesto in cui è stato
calato il temporaneo intervento impositivo che può eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo
strumento utilizzato dal legislatore, ovvero il riferimento ai dati relativi alla determinazione
dell’imponibile dell’IVA, nonostante il loro oggettivo grado di approssimazione nell’intercettare la
maggiore forza economica delle imprese energetiche. Resta però fermo che la straordinarietà del
momento e la temporaneità della imposizione non possono essere ritenute una giustificazione per
l’introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale. Pertanto, l’inclusione nella base imponibile
delle accise versate allo Stato e indicate in fattura – che per alcuni soggetti «vanno ad aumentare,
anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza
che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza» –,
compromette «radicalmente», su questo aspetto, la ragionevolezza della disposizione censurata. La
Corte ha, infatti, affermato che, anche «nella materia tributaria e persino quando, in momenti
particolari, siano implicate straordinarie e preminenti esigenze della collettività» essa «è chiamata
comunque ad assicurare, nella valutazione del bilanciamento operato dal legislatore, quanto meno
il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere
tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in termini di solidarietà, risolvendosi
invece nella prospettiva della mera soggezione al potere statale».

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