Con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di
legittimità costituzionale relative all’art. 171-bis c.p.c., introdotto dal D.L.vo n. 149 del
2022 (riforma Cartabia), che prevede, nell’ambito della nuova disciplina del processo
ordinario di cognizione, l’emanazione di un decreto di fissazione dell’udienza da parte
del giudice, prima del deposito delle memorie illustrative delle parti e della
comparizione delle stesse; decreto con cui il giudice, prima dell’udienza stessa e senza
sentire le parti, decide in ordine alle “verifiche preliminari” (concernenti, tra l’altro, la
sussistenza del potere rappresentativo, la ritualità delle notifiche, l’integralità del
contraddittorio, la chiamata in causa di terzi).
La Corte ha ritenuto non fondata la denunciata violazione della legge di delega (art. 76
Cost.), considerando che le “verifiche preliminari” compiute dal giudice nella fase
iniziale della controversia sono riconducibili alla finalità di realizzare la concentrazione
processuale nell’ottica della ragionevole durata del processo.
Con riferimento alla violazione dell’art. 24 Cost, la Corte, ribadita la fondamentale
importanza del contraddittorio «quale primaria e fondamentale garanzia del giusto
processo», ha stabilito che il giudice, nell’esercizio del potere direttivo del processo
demandato allo stesso in generale dall’art. 175 cod. proc. civ., può fissare un’udienza
ad hoc qualora avverta l’esigenza di interloquire con le parti sui provvedimenti da
assumere all’esito delle “verifiche preliminari”. Inoltre, ha precisato che se la parte
aveva chiesto, senza esito, la fissazione di un’udienza per interloquire con il giudice sui
provvedimenti emanati con il decreto di cui all’art. 171-bis cod. proc. civ., alcuna
conseguenza processuale pregiudizievole (quale, in ipotesi, l’estinzione del processo)
può essere posta a carico della stessa, ove essa non si sia conformata a tale
provvedimento confidando nella possibilità di argomentare le proprie ragioni nel
contraddittorio delle parti. Può esserci, in tal caso, un allungamento dei tempi del
processo, ma l’esigenza di rapidità non può pregiudicare la completezza del sistema
delle garanzie della difesa e comprimere oltre misura il contraddittorio tra le parti,
atteso che «un processo non giusto, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è
conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata».