La stabile convivenza more uxorio non è esclusa se i conviventi hanno residenze distinte (Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 maggio 2024, n. 13175)

In materia di revoca dell’assegno divorzile disposta per l’instaurazione da parte dell’ex coniuge
beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo
accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni
caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti,
acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali
argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta
convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano
spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Laddove i partner coabitino la prova sarà data dalla natura del rapporto, laddove invece i partner
non coabitino (come nel caso di specie, dove il partner viveva in Germania), la prova dovrà prendere
in considerazione tutti gli elementi che possano convincere dell’esistenza di un legame affettivo
stabile e dell’elemento solidaristico.

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