La liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale.(Cass. Civ., Sez. III, ord. 22 aprile 2024, n. 10765)

In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, al fine di garantire
non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di
giudizio in casi analoghi, il danno anzidetto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
“sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio
del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei
correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non
imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale
tabella.

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