La Cassazione sulla mancata assunzione di lavoratori invalidi (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 22 aprile 2024, n. 10744)

Sebbene non esista un obbligo in capo al datore di lavoro che sia tenuto ad avere nell’organico una
percentuale di lavoratori invalidi di procedere ad adattamenti della organizzazione per consentirne
l’utilizzazione, tuttavia laddove si eccepisca che non si sia potuto dar corso all’assunzione del
personale avviato per una incompatibilità tra le mansioni disponibili e l’invalidità è onere del datore
di lavoro allegare dimostrare tale incompatibilità assoluta con tutte le mansioni disponibili. Si tratta
di obbligo che è espressione dei principi di correttezza e buona fede che sovraintendono in generale
allo svolgimento del rapporto di lavoro e che devono guidare la condotta della parte datoriale che
in via generale, e salvo i casi di esonero che sono tipici, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 68 del 1999,
è tenuta ad assumere lavoratori invalidi.

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