Il trasferimento dei figli minori a distanza dal padre costituisce violazione al diritto alla bigenitorialità (Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2024, n. 12282)

Il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre
non può non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata
riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando desidera”. Ciò in violazione dell’art. 337-ter c.c. il
quale, al primo comma, stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e
assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale, mentre al secondo comma chiede al giudice di adottare i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

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