Il ricorso deciso dalla Corte EDU riguarda il caso di una cittadina polacca, che ha lamentato la
violazione dell’art. 8 della Convenzione per essere stata divulgata – durante una conferenza stampa – la registrazione di una sua conversazione telefonica captata nell’ambito di un’operazione di
sorveglianza segreta, relativa al traffico di influenze. La Corte ha ricordato, preliminarmente, che le
conversazioni telefoniche, anche se non espressamente menzionate nella denunciata disposizione,
rientrano nelle nozioni di “vita privata” e di “corrispondenza”, e che il diritto alla tutela della
reputazione – quale parte dell’identità personale e dell’integrità psicologica dell’individuo è un
diritto che gode delle garanzie previste dall’art. 8 della Convenzione. In ragione di ciò, la Corte EDU
ha ritenuto vi sia stata un’ingerenza nella vita privata della ricorrente non “conforme alla legge” con
conseguente violazione dell’art. 8 CEDU. Ed ha altresì considerato la medesima disposizione
violata a causa della mancata distruzione del materiale raccolto nel corso della suddetta operazione
della quale, peraltro, la ricorrente non era neppure l’immediata e diretta destinataria.