La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall’altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.
Post correlati
Dichiarata illegittima l’automatica applicazione della misura cautelare personale più afflittiva nei casi di non fattibilità tecnica delle particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.(Cass. Pen., sez. V, 29 gennaio 2025 – 28 febbraio 2025, n. 8379 )
12 Marzo 2025
La Corte di Cassazione si pronuncia sulle verifiche demandate all’Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione nei casi di mandato di arresto emessi dal Regno Unito (Cass. Pen., sez. VI, 28 febbraio 2025 – 3 marzo 2025, n. 8851)
12 Marzo 2025
Secondo la Cassazione le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 2 marzo 2025, n. 5496)
12 Marzo 2025
Le Sezioni Unite della Cassazione riconoscono il risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco (Cassazione Civile, ord. 6 marzo 2025, n. 5992)
12 Marzo 2025
In tema di configurabilità di un “diritto quesito” alla volumetria aggiuntiva oggetto di condono in caso di approvazione del PUG (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 febbraio 2025, n. 1158)
12 Marzo 2025