La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio del ne bis in idem (CGUE, Prima Sezione, 12 ottobre 2023, C-726/21)

L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, fra i
governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a
Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell’articolo 50 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che in sede di
valutazione del rispetto del principio del ne bis in idem, occorre prendere in considerazione non
solo i fatti menzionati nel petitum dell’atto di imputazione formulato dalle autorità competenti di un
altro Stato membro nonché nel dispositivo della sentenza definitiva emessa in quest’ultimo Stato,
bensì anche i fatti menzionati nella motivazione di tale sentenza e quelli oggetto della fase istruttoria,
che però non siano stati riprodotti nell’atto di imputazione, nonché qualsiasi informazione rilevante
relativa ai fatti materiali oggetto di un procedimento penale anteriore condotto in quest’altro Stato
membro e conclusosi con una decisione definitiva.

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