Ai fini dell’integrazione del delitto di violazione di domicilio, quando soggetti coinvolti siano coniugi in via di separazione, ciò che rileva è il dato oggettivo della cessazione della convivenza, senza che alcun rilievo assuma il provvedimento di omologa giudiziale. È noto, invero, come l’art. 158 c.c. preveda che la separazione non ha effetto per il solo consenso dei coniugi, richiedendo l’omologazione del giudice. Cionondimeno, ai fini penali e per l’integrazione del reato di cui all’art. 614 c.p., occorre attribuire rilievo al dato oggettivo che le parti si siano o meno accordate per vivere separatamente, il che dà luogo ad una situazione di fatto che, a prescindere dall’omologazione da parte del Tribunale civile dell’accordo intercorso, vede la persona offesa titolare esclusiva del diritto di abitare quell’appartamento, con lo ius excludendi alios che si connette alle prerogative di chi vanti un rapporto di utilizzo qualificato con un’abitazione.
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