Con ordinanza n.3150/2022 la Cassazione fa chiarezza in merito alla responsabilità dell’intermediario di viaggi. Quest’ultimo risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore, ma non anche degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, salvo che il viaggiatore non dimostri che l’intermediario, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attività esercitata, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di cittadinanza dell’Unione e di adesione a partiti politici(CGUE, Grande Sezione, 19 novembre 2024, C-808/21)
20 Dicembre 2024
La CEDU su condanne per proteste pacifiche in Russia: plurime violazioni della Convenzione (CEDU, sez. III, sent. 26 novembre 2024, ricc. nn. 49282/19 e 50346/19)
20 Dicembre 2024
La Corte EDU sulla libertà di espressione del giornalista(CEDU sez. I, sent. 21 novembre 2024, ric. n. 10987/14)
20 Dicembre 2024
L’integrazione degli stranieri si dimostra attraverso le relazioni sociali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2024, n. 28973)
20 Dicembre 2024
La Cassazione sui presupposti dell’adozione del maggiore di età (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 novembre 2024, n. 29684)
20 Dicembre 2024