La CEDU su condanna basata su preliminari dichiarazioni di testimoni non ascoltati al processo (CEDU, sez. I, sent. 10 febbraio 2022, ric. n. 32084/19)

La Corte Edu si pronuncia sul caso di un cittadino siriano, che riteneva di essere stato ingiustamente processato e condannato per traffico di migranti. Gran parte delle prove contro di lui provenivano da migranti ai quali aveva offerto aiuto. Costoro, interrogati solo in uno stadio preliminare della procedura, prima di essere espulsi dalla Slovacchia, non erano successivamente comparsi al processo. Il ricorrente, peraltro, non aveva potuto assistere all’interrogatorio di coloro che lo avevano accusato, in quanto all’epoca non era rappresentato da un avvocato. I Giudici di Strasburgo rilevano che il ricorrente è stato privato, senza una giustificazione sufficiente, della possibilità di interrogare o di far interrogare testimoni le cui dichiarazioni avevano avuto un certo peso nella sua condanna. In particolare, il fatto che i migranti non fossero presenti sul territorio slovacco, pur potendo costituire, in linea di principio, un motivo valido per l’ammissione in giudizio delle deposizioni rese in fase istruttoria, non poteva giustificare in alcun modo la loro mancata comparizione al processo, essendo nella disponibilità delle autorità non solo indirizzi e documenti di identità di tali soggetti, ma anche mezzi e strumenti per garantirne la comparizione anche a distanza. La Corte ha ritenuto, inoltre, che non vi fossero elementi sufficienti per compensare lo svantaggio così causato alla difesa; né, il fatto che il ricorrente avesse scelto di non partecipare all’interrogatorio preliminare dei migranti poteva in alcun modo essere considerata quale implicita totale rinuncia al suo diritto di interrogare o far interrogare i testimoni. Le autorità avrebbero dovuto assicurarsi che il ricorrente, che aveva chiarito fin dall’inizio di avere difficoltà a comprendere le questioni giuridiche del caso, fosse posto nelle condizioni di conoscere e comprendere le conseguenze derivanti dal mancato esercizio dei suoi diritti. Di conseguenza, il procedimento a carico del sig. XXXXX nel suo complesso non era stato equo, per violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 d).

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