La Corte Edu si pronuncia sul caso di un ricorrente affetto da un grave disturbo della personalità, detenuto in un carcere ordinario per quasi due anni, nonostante i giudici interni avessero accertato l’incompatibilità della detenzione con la sua salute mentale ed ordinato il suo trasferimento in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), e successivamente presso un servizio psichiatrico carcerario. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse beneficiato di alcuna strategia terapeutica complessiva per il trattamento del suo disturbo, in un contesto generale di cattive condizioni di detenzione. Di qui l’accertata violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), dell’art. 5 § 1 (diritto alla libertà e sicurezza) relativamente al periodo di detenzione dal 21 maggio 2019 al 10 maggio 2020, dell’art. 5 § 5 (diritto al risarcimento), dell’art. 6 § 1 (diritto a un equo processo) ed infine, dell’art. 34 (diritto al ricorso individuale).
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024