Il Tribunale costituzionale portoghese sul reato di inosservanza consistente nella violazione dell’obbligo di confinamento (Tribunal Constitucional, 1.ª Secção, acórdão , 9 dicembre 2021, n. 921)

Il Tribunale costituzionale non giudica incostituzionale la previsione contenuta nell’art. 348, comma 1, a), del codice penale, in relazione a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, b), e comma 2, del Decreto n. 2-B del 2 aprile 2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte che
punisce come reato di inosservanza la violazione dell’obbligo di confinamento. Il problema dell’incostituzionalità della previsione si pone sul piano della competenza del Governo a innovare la normativa penale, solo se si può ritenere che la previsione contenuta nell’art. 3, comma 2 del Decreto n. 2-B del 2 aprile 2020 abbia carattere innovativo. Occorre pertanto stabilire se l’art. 7 del RESEE (“Regime dello stato d’assedio e dello stato d’emergenza”) contenga interamente il tipo legale, che il Decreto n. 2-B del 2 aprile 2020 si limiterebbe a riprodurre senza innovare, oppure se, al contrario, il Decreto operi una estensione del tipo. Non ci sono valide ragioni per affermare che l’art. 3, comma 1, b) e comma 2 del decreto n. 2-B del 2 aprile 2020 sia innovativo nello stabilire l’integrazione del reato di inosservanza come conseguenza della violazione dell’obbligo di confinamento. Gli elementi ritenuti innovativi sono in realtà contenuti nella generica previsione dell’art. 7 del RESEE, che per sua natura dipende dall’attuazione in un atto normativo successivo. Poiché non si tratta della creazione di un nuovo tipo legale, perde rilievo l’argomento basato sul fatto che il Decreto n. 2-B del 2 aprile 2020 è stato approvato nell’esercizio della competenza prevista dall’art. 199, g) della Costituzione.

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