In ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che tuttavia gli ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all’autodeterminazione sarà risarcibile
qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.