La Corte Edu si è pronunciata sul ricorso presentato da un partito politico contro lo Stato turco, a causa del rifiuto da parte del Ministero delle finanze di versare al ricorrente un finanziamento pubblico per l’anno 2006, a seguito dell’abrogazione, nel maggio 2005, dell’articolo 16 della legge sui
partiti politici (Legge n. 2820). La parte ricorrente ha invocato la violazione degli articoli 11 (libertà di associazione) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha colto l’occasione per ribadire che una disparità di trattamento può sollevare un problema dal punto di vista del divieto di discriminazione ex art.14 della Convenzione solo nell’ipotesi in cui i soggetti sottoposti ad un trattamento diverso versino evidentemente in una situazione analoga, tenuto conto di tutti gli elementi caratterizzanti le circostanze nel particolare contesto.
Nel caso di specie, i Giudici di Strasburgo, analizzata approfonditamente la normativa nazionale di riferimento, hanno escluso, alla luce degli elementi di fatto e di diritto prodotti in giudizio, che la parte ricorrente fosse stata trattata in modo diverso – rispetto ad altro partito politico versante in
situazione analoga – nell’esercizio dei propri diritti o attività politiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, in combinato disposto con l’art. 11 della Convenzione, in ragione del rifiuto di versare il contributo pubblico contestato per l’anno 2006.
La censura è stata, quindi, dichiarata manifestamente infondata.