La custodia cautelare non può basarsi su reati presunti (CEDU, sez. II, sent. 13 aprile 2021, ric. n. 13252/17)

La Corte EDU si è pronunciata sulla detenzione di alcuni giornalisti turchi accusati, senza ragionevole sospetto, di coinvolgimento in organizzazioni illegali e tentato colpo di stato. In particolare il ricorrente ha sostenuto di esser stato sottoposto in custodia cautelare sulla base dei suoi articoli ritenendo anche che non vi era alcun ragionevole sospetto che potesse giustificare la sua detenzione. A suo avviso le autorità nazionali avevano usato il tentativo di colpo di Stato come pretesto per mettere a tacere le voci dissenzienti, pertanto ha invocato la violazione dell’art. 5 Conv. La Corte ha osservato che il ricorrente era sospettato: di aver tentato di rovesciare il governo e di essere membro di un’organizzazione terroristica o di aver commesso un reato per conto di un’organizzazione illegale, dunque di reati gravi punibili con la detenzione. Innanzitutto la Corte ha rilevato che le autorità interessate non sono state in grado di fare riferimento a prove concrete in grado di suggerire che l’organizzazione criminale avesse inviato l’istruzione al ricorrente di pubblicare notizie specifiche o di seguire una particolare linea editoriale con l’obiettivo di manipolare l’opinione pubblica in favore di un colpo di stato. Per ciò che attiene alle prove dei testimoni la Corte ha notato che queste dichiarazioni contenevano impressioni generali sul fatto che il ricorrente avesse avuto contatti con i dirigenti di tale organizzazione e dunque non possono essere considerate come una conferma dei sospetti. Anche per ciò che attiene al contenuto degli articoli la Corte ha ritenuto che anche se letti nel complesso essi non potevano essere considerati rilevanti per stabilire l’esistenza di un ragionevole sospetto che i reati di tentativo di rovesciare il governo, di essere membro di un’organizzazione terroristica o di aver commesso un reato per conto di un’organizzazione senza esserne membro, siano stati effettivamente commessi. Dunque la Corte ha affermato che il ricorrente non avrebbe potuto essere ragionevolmente sospettato per tali reati. Sulla base di ciò ha anche ritenuto che la misura di custodia cautelare non era richiesta dalle esigenze della situazione e che diversamente verrebbero annullati i requisiti minimi posti dal 1 co, art. 5 Conv. riguardo la ragionevolezza di un sospetto che giustifichi la privazione della libertà. Alla luce di ciò la Corte ha concluso che c’è stata una violazione dell’art. 5, co. 1 Conv. a causa della mancanza del ragionevole sospetto che il ricorrente avesse commesso un reato penale.

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