Il Conseil Constitutionnel, su ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione (chambre criminelle, n. 184 del 13.1.2021), è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. L. 251-3 del Codice dell’organizzazione giudiziaria, per la quale: «il giudice dei minori che ha rinviato il giudizio davanti al tribunale dei minori non può presiedere questo organo giurisdizionale». Il ricorrente rimprovera alla disposizione normativa di non estendere analogo divieto anche all’ipotesi del giudice «che ha soltanto istruito» il giudizio, con conseguente violazione del principio di imparzialità, assicurato dall’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e dalle leggi in materia di giustizia minorile. Violazione che si riverbera sul principio di legalità in materia di processo penale, laddove è vietato al giudice istruttore parte di un processo nel quale è giudicato un maggiorenne, pena la nullità della decisione, di partecipare al giudizio relativo a questioni penale delle quali era conoscenza nella qualità di istruttore. Diversamente, vi è violazione del principio di imparzialità, nel contesto, peraltro, di una giurisdizione, qual è quella minorile, che si caratterizza per la spiccata funzione educativa e morale nei confronti del minore che delinque, attraverso l’adozione di misure idonee in relazione all’età e alla personalità in via di sviluppo. Misure, queste, che vengono adottate da giudici specializzati e secondo procedure appropriate. Ne discende che la disposizione normativa ‘incriminata’ è contraria alla Costituzione.
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