La Cassazione ritiene che la morte di una persona possa costituire un danno patrimoniale solo per chi sopravvive, ma non per colui che viene a mancare. A questo proposito, facendo richiamo alle Sezioni Unite del Luglio 2015, nega la risarcibilità del danno “da perdita della vita”, poiché non è ammissibile che un diritto sorga nel momento stesso che il suo titolare viene a mancare.
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