L’applicabilità della disciplina sulla distanza dei manufatti dalle strade di cui al combinato disposto degli artt. 16 del Codice della Strada e 26 del regolamento di attuazione, è subordinata al verificarsi del seguente duplice presupposto: a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall’art. 4; b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall’art. 2, comma 2, che tuttavia ne individua le tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, distinguendole in categorie da “A” (corrispondente alle autostrade) a “F bis” (itinerari ciclopedonali). Nelle more di tali adempimenti, le norme previgenti, che devono continuare a trovare applicazione, sono quelle contenute nel decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, che detta le distanze minime a protezione del percorso stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge n. 765 del 1967.
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