La valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell’ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all’esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) c.p.p., non potendo configurarsi, in assenza dell’identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell’imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale.
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