La corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 73, co. 1, del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. Secondo la Consulta la differenza di quattro anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (otto anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (art. 3 Cost.), oltre che con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.).
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