Conflitto tra norma nazionale e norma comunitaria: la P.A. è tenuta ad osservare la norma di legge interna poiché il potere di disapplicazione è riconosciuto soltanto al giudice (T.A.R. Puglia (Lecce), sez. I, sent. 18 novembre 2020 – 27 novembre 2020, n. 1322)

Il provvedimento amministrativo adottato in conformità alla legge nazionale ma in violazione di direttiva autoesecutiva o di regolamento U.E., secondo l’orientamento giurisprudenziale largamente prevalente, costituisce atto illegittimo e non già atto nullo, con conseguente sua annullabilità da parte del Giudice Amministrativo (previa disapplicazione della norma nazionale), su eventuale ricorso che potrà essere proposto da un soggetto per il quale ricorrano i presupposti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere. Per il caso di conflitto della norma nazionale con norma comunitaria immediatamente efficace ed esecutiva deve quindi ritenersi sussistere l’obbligo di disapplicazione della norma interna in favore di quella U.E., interpretata nel senso vincolativamente indicato da eventuale sentenza della C.G.U.E.. La disapplicazione, tuttavia, non può essere operata dalla Pubblica amministrazione e la norma nazionale, ancorché in conflitto con quella euro-unionale, risulta pertanto vincolante per la stessa P.A., che sarà tenuta ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale. È pertanto illegittimo il provvedimento del Comune con cui si è determinato l’annullamento in autotutela della proroga della concessione demaniale marittima di titolarità della ricorrente già assentita fino all’anno 2033, in quanto ritenuto adottato in violazione del diritto comunitario e della direttiva cd. servizi.

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