L’integrazione degli stranieri si dimostra attraverso le relazioni sociali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2024, n. 28973)

Il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come
necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese,
ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile
attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di
contratti di lavoro anche a tempo determinato.
In tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell’art. 8 CEDU, va riconosciuta
autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo,
ai fini della decisione sulla convalida, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere
intrattenuto sul territorio nazionale.

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