La Corte EDU si è pronunciata su un caso avente ad oggetto la presunta violazione del diritto alla
libertà di espressione ex articolo 10 della Convenzione, lamentata da due ricorrenti in seguito ad una
condanna inflitta loro dal giudice nazionale per reato di diffamazione. Nella specie, il Tribunale
distrettuale di Yasamal aveva condannato un giornale ed un giornalista per aver leso, attraverso la
pubblicazione di due articoli, l’onore, la dignità e la reputazione professionale di KM.
I ricorrenti avevano sostenuto già innanzi ai giudici nazionali, e poi nel loro ricorso alla Corte di
Strasburgo, che gli articoli pubblicati contenevano informazioni su una questione di interesse
pubblico. La stessa Corte, nel decidere il caso, osservava come i tribunali nazionali non avessero
analizzato se le affermazioni contenute negli articoli fossero affermazioni fattuali o giudizi di valore
e ricordava che nei casi in cui la cronaca si basi su interviste o riproduca dichiarazioni altrui,
modificate o meno, occorre fare una distinzione a seconda che le dichiarazioni provengano dal
giornalista o siano citazioni di altri. Alla luce di tali considerazioni e, tenuto conto che le notizie
riferite non fossero giudizi di valore, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto le decisioni dei tribunali
nazionali una interferenza non necessaria in una società democratica e, dunque, lesive dell’articolo
10 CEDU.

