La Corte si pronuncia sul caso riguardante le condanne inflitte, sul piano amministrativo e penale,
al ricorrente per aver partecipato a manifestazioni pubbliche cantando slogan antigovernativi e per
aver incitato tramite Internet anche altri a prendere parte a tali eventi.
La Corte ha ritenuto del tutto sproporzionata la pena detentiva inflitta al ricorrente, ricordando che,
invece, le azioni per le quali era stato punito sono protette dalla Convenzione.
Di qui il riconoscimento, all’unanimità, dell’avvenuta violazione degli artt. 10 (libertà di espressione)
e 11 (libertà di riunione e di associazione): i Giudici di Strasburgo hanno stigmatizzato l’omessa
motivazione delle condanne inflitte per la partecipazione ad eventi pubblici (non autorizzati, ma
pacifici) e per la pubblicazione di inviti a partecipare ad uno di tali eventi, ravvisando nel caso di
specie una interferenza non “necessaria in un società democratica”, un mancato bilanciamento degli
interessi in gioco, nonché la non prevedibilità della condanna.
Parimenti violati: l’art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), per i profili di cui al § 1 (privazione
illegittima della libertà), § 3 (durata eccessiva della custodia cautelare nei procedimenti penali) e § 4
(carenze nella legittimità dei procedimenti di revisione della detenzione); l’art. 6 (diritto a un giusto
processo) per i profili di cui al § 1 (tribunale imparziale, assenza della parte accusatoria nei
procedimenti per reati amministrativi, restrizioni al diritto di interrogare i testimoni); l’art.8 (diritto
rispetto della vita privata e familiare) per perquisizione illegale dell’abitazione del ricorrente, in
assenza di garanzie adeguate e di ragioni pertinenti o sufficienti; nonché infine l’art. 1 del Protocollo
n. 1 (tutela della proprietà) per aver impedito il tranquillo godimento dei beni a causa della
conservazione degli effetti personali non attinenti al caso del ricorrente, sequestrati durante la
perquisizione domiciliare.

