Qualora giunga all’Amministrazione una informativa antimafia atipica spetta ad essa stessa valutare autonomamente – nell’esercizio del suo potere discrezionale – il ‘peso’ delle informazioni ricevute dalla Prefettura, informazioni di per sé non automaticamente “interdittive”.
Ciò significa che il mutamento di indirizzo a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico costituisce, infatti, una prassi ammessa dall’Ordinamento soprattutto allorquando sopraggiungano fatti o norme che suggeriscano, o che impongano, di riesaminare la questione già affrontata.