La Corte ha rigettato il ricorso che intendeva far valere la validità dell’elezione effettuata insede di convalida dell’arresto, cioè in primo grado, ai fini della corretta introduzione delgiudizio di appello: la mancanza di ultrattività dell’elezione fatta nel grado precedente hareso insanabilmente inammissibile l’impugnazione della condanna del ricorrente, decisioneche ora riceve conferma dai giudici di legittimità.