La Corte Costituzionale francese sulla natura giuridica di alcune disposizioni dell’art. 31-3 del Code civil: «atti con forza di legge e sindacato di costituzionalià». (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-293 L, del 15.4.2021)

dal fondamentale saggio del grande Maestro, costituzionalista calabrese, Costantino Mortati: Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità, Milano, 1964, p. 1 ss. Testo di straordinaria attualità, sempre vivace il confronto sulla natura e sulla individuazione degli atti normativi, cioè, quei complessi atti aventi forza di legge, da non confondere né sovrapporre agli atti non normativi. L’individuazione di simili atti è controversa, a titolo esemplificativo si considerino: le c.d. leggi provvedimento e le ordinanze contingibili ed urgenti, di cui molto si è discusso negli ultimi, drammatici, tempi dell’emergenza sanitaria. Al riguardo, pare utile ricordare che le decisioni del Conseil Constitutionnel, a seconda della natura della procedura e della decisione, sono classificate per tipo, con sigle differenti: QPC, Question prioritaire de constitutionnalité; DC, Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblèes; LP, Loi du pays de Nouvelle-Calédonie; LOM, Compétences outre-mer; PDR, Élection présidentielle; AN, Élection à l’Assemblée nationale / SEN – Élection au Sènat; L, Déclassement; D, Déchéance; I, Incompatibilitè; OF, Obligations fiscales; ELEC, Divers élections; FNR, Fins de non-recevoir; REF, Référendum; RIP, Référendum d’initiative partagée; Art. 16, Décisions Avis de l’article 16; ORGA, Décisions intéressant le fonctionnement du Conseil Constitutionnel; AUTR, Autres textes et décisions. L’annotata decisione n. 2021-293 L appartiene alla categoria del Déclassement legislatif ed è classificata con la lettera L (legge): l’art. 37, co. 2, della Costituzione francese prevede che i testi di forma legislativa successivi all’entrata in vigore della Costituzione non possono essere modificati con decreto, a meno che il Consiglio costituzionale, su richiesta del Primo Ministro, abbia dichiarato che detti testi legislativi hanno natura regolamentare. Queste decisioni (L) sono inerenti al controllo sul rispetto delle attribuzioni regolamentari del Governo (v. artt. 37 e 41, co. 2, Cost.), dunque, al riparto di competenze tra potere legislativo e potere regolamentare. Inoltre, l’art. 34 della Costituzione, che qui direttamente interessa, dispone che «la legge fissa le regole concernenti (…) la nazionalità». Il Primo Ministro chiede al Consiglio costituzionale di pronunciarsi sulla natura giuridica della disposizione normativa di cui all’art. 31-3 del Code civil, nella parte in cui fa riferimento al «Ministro della giustizia». Dopo aver richiamato, i suindicati artt. 34 e 37 della Costituzione, il Conseil si sofferma sulla disposizione del Code civil, che prevede la possibilità di contestare dinanzi al Ministro della Giustizia il rifiuto opposto dall’Amministrazione dei servizi dei registri giudiziari al rilascio di un certificato di nazionalità francese. Al Ministro della Giustizia è attribuito il potere di decidere sulla richiesta di rilascio del suddetto certificato. Le descritte disposizioni normative, di cui si chiede il déclassement, si limitano ad individuare un’autorità, diversa da un magistrato o da un funzionario dell’ordine giudiziario, dinanzi alla quale è possibile ricorrere avverso il rifiuto di rilascio del certificato di nazionalità, ed alla quale spetta la decisione. Le disposizioni in commento non sollevano, dunque, alcuna questione circa le regole relative alla nazionalità, né mettono in discussione altri principi o regole stabilite dalla Costituzione e rientranti nel dominio della legge. Le disposizioni in indagine hanno, di conseguenza, carattere regolamentare.

Redazione Autore