La Corte Costituzionale francese sulla tutela dell’incapace attraverso il rispetto dei diritti di difesa Art. 712-6 del codice di procedura penale (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-884 QPC, del 12.2.2021)

Il Conseil Constitutionnel, su ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione (chambre criminelle, n. 2723 del 18.11.2020), è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune diposizioni dell’art. 716-6 del codice di procedura penale, nella parte in cui non è previsto alcun obbligo legale di informare il tutore o il curatore di una persona incapace («personne protégée») in prossimità di udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione della pena, nell’ambito della quale verranno discussi importanti provvedimenti che lo interessano. Omissione, questa, che impedisce all’interessato, in mancanza dell’assistenza del tutore o curatore, di esercitare i propri diritti, le sue condizioni psico fisiche non potendo assicurare un «sufficiente discernimento» o la «possibilità di esprimere la propria volontà a causa della menomazione». Con il rischio conseguente di essere esposto a possibili scelte contrarie e, comunque, pregiudizievoli, per i suoi interessi. In ciò è da valutare la possibile violazione dei diritti di difesa, sullo sfondo dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, per il quale: «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una Costituzione». Il corretto esercizio del diritto di difesa, specialmente in presenza di una parte processuale debole, qual’ da considerare un soggetto incapace, si traduce nel rispetto del principio fondamentale e sovraordinato del contraddittorio, la cui ingiusta limitazione crea diseguaglianza sostanziale fra le parti del giudizio, dando luogo ad un oggettivo squilibrio, un’asimmetria, pregiudicando, altresì, i principi di un processo giusto ed efficiente. Nel contesto, peraltro, di un processo penale, caratterizzato dal principio del dibattimento tra Pubblica accusa e parte privata, con incidenza su beni primari della persona. Dinanzi al Giudice penale, l’imputato ed il condannato, in ipotesi di Giudice dell’esecuzione della pena, è portato a compiere scelte che impegnano la difesa di suoi primari interessi, quali, ad esempio, essere assistito da un avvocato, rinunciare al contraddittorio, presentare osservazioni o altro. La disposizione normativa incriminata, non garantendo simili fondamentali principi, è valutata dal Conseil non conforme a Costituzione.

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