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Reading: La Corte Costituzionale francese sulla legge che autorizza la proroga dello stato di emergenza sanitaria e adotta diverse misure di gestione della crisi sanitaria, legge n. 2020-1379 del 14 novembre 2020 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-808 DC, del 13.11.2020)
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La Corte Costituzionale francese sulla legge che autorizza la proroga dello stato di emergenza sanitaria e adotta diverse misure di gestione della crisi sanitaria, legge n. 2020-1379 del 14 novembre 2020 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-808 DC, del 13.11.2020)

Di
Redazione
Pubblicato: 7 Dicembre 2020
6 Min di lettura
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L’annotata decisione sulla conformità costituzionale del Conseil Constitutionnel appartiene, per tipo, alla categoria DC, Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblèes, si tratta di un giudizio a priori di costituzionalità. Il 9.11.2020, il Primo Ministro francese ha chiesto al Conseil Constitutionnel di pronunciarsi, secondo la procedura d’urgenza prevista dal co. 3 dell’art. 61 della Costituzione, sulle disposizioni normative della legge che autorizza la proroga dello stato di emergenza sanitaria e adotta alcune ulteriori misure di gestone della crisi sanitaria. La richiesta di pronuncia muove da alcune obiezioni sollevate da un gruppo di Deputati e Senatori sull’art. 1 e su alcune ulteriori disposizioni della legge. L’art. 1 proroga lo stato di emergenza sino al 16 febbraio 2021, dichiarato con decreto del Premier del 14.10.2020. Si contesta la costituzionalità della proroga dello stato di emergenza, in quanto contraria a principi di ragionevolezza e proporzionalità, arrecando pregiudizio ai diritti e libertà di cui in Costituzione, in particolare: alla libertà di movimento, al rispetto della vita privata, alla libertà di iniziativa economica e alla libertà di comunicazione. Si contesta, inoltre, di non aver previsto il necessario intervento del Parlamento, nell’assumere la decisione sulla proroga di quattro mesi dello stato di emergenza, dando luogo a non giustificati automatismi. Contestazione, quest’ultima, che si muove anche in riferimento all’art. 2 della legge, che dispone la proroga del regime transitorio relativo all’organizzazione dell’uscita dallo stato di emergenza, la cui durata è prevista sino al 1° aprile 2021. Secondo i ricorrenti, le previsioni legislative oggetto di contestazione darebbero luogo ad uno squilibrio tra l’obiettivo di valore costituzionale di protezione della salute e i suindicati diritti e libertà sovraordinati. Il Consiglio, dopo aver ricordato che il Preambolo della Costituzione del 1946 «garantisce a tutti il diritto alla salute», osserva che la Costituzione stessa non esclude affatto la possibilità che il legislatore stabilisca un regime di stato di emergenza sanitaria, integrando il valore costituzionale della salute con gli altri diritti e libertà fondamentali egualmente garantiti ai cittadini della Repubblica. Lo stato di emergenza consente, difatti, ai «pubblici poteri» di adottare le necessarie misure di organizzazione e protezione per fronteggiare la grave crisi sanitaria, al fine di impedire che, data la gravità, la situazione possa assumere le proporzioni di una «catastrofe sanitaria», avuto riguardo alla «dinamica» dell’epidemia e al futuro «periodo invernale». Si tratta di considerazioni, osserva il Consiglio, poste dal Comitato Scientifico istituito dall’art. L. 3131-19 del Code de la santé publique. Non spetta al Conseil Constitutionnel, «che non dispone di un potere generale di apprezzamento e di decisione della stessa natura di quello del Parlamento, di rimettere in discussione la valutazione del legislatore circa l’esistenza di una catastrofe sanitaria e sulla sua persistenza prevista per i prossimi quattro mesi». Naturalmente, quando la situazione sanitaria lo permetterà, dovrà essere posto fine allo stato di emergenza con decreto del Consiglio dei Ministri, anche prima del decorso del termine di proroga. In merito, poi, alla proroga del regime transitorio relativo alla organizzazione dell’uscita dallo stato di emergenza, la cui durata è stabilita sino al 1° aprile 2021 (art. 2), anche in tal caso si tratta di una norma di «organizzazione», al fine di coordinare le forze, specialmente sanitarie, nella lotta contro la grave epidemia, ferma la necessità di adeguare ogni misura alle concrete «circostanze di tempo e luogo» (l’hic et nunc, per dirla con Heidegger, Essere e tempo, Halle, 1927), escludendo, dunque, quelle misure che non siano più necessarie. Sulla legge che organizza l’uscita dallo stato di emergenza sanitaria da covid-19, legge n. 2020-856 del 9.7.2020, si richiama, tra le altre, la decisione del Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-803 DC, del 9.7.2020, in questa Rivista. Un’ulteriore questione è sollevata in relazione al regime di acquisizione, registrazione, utilizzazione e condivisione, per tutta la durata dello stato di emergenza, dei dati relativi alla salute delle persone che hanno contratto il virus, ed in relazione alla possibile violazione del diritto al rispetto della vita privata. Insomma, la gestione di simili sensibili dati deve essere sorretta da ragioni di interesse generale e deve avvenire con misure adeguate e proporzionali. Nel richiamare propri precedenti al riguardo, il Consiglio ritiene conformi a Costituzione anche le previsioni sul trattamento di simili dati sensibili, il cui acceso e la cui gestione sono consentiti soltanto al personale sanitario, secondo le precisazioni contenute in un elenco disposto per decreto e che indica il personale abilitato ad esami virologici e diagnostici, con ulteriori regole che limitano l’utilizzazione dei dati soltanto in relazione a ciò che è strettamente necessario. La decisione, oltre che per attualità, è di particolare interesse, evocando la nota distinzione che l’ordinamento francese muove tra ordre public de protection e ordre pubblic de direction (fondamentali, al riguardo, le riflessioni di G. FARJAT, L’ordre public économique, Paris, 1963, p. 352 ss.; si cfr. anche la recensione di J.N. MARQUE al testo, in Revue internationale de droit comparé, 1967, 2, p. 520). Distinzione, questa, alla quale si è fatto spesso ricorso anche nell’ambito del nostro ordinamento.

Conseil Constitutionnel n. 2020-808Scarica

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