La Corte Costituzionale francese sull’art. 100 della legge finanziaria per il 2015 (legge n. 2014-1654 del 29.12.2014), nel testo modificato dalla legge finanziaria per il 2016 (legge n. 2016-1918 del 29.12.2016), in merito ai diritti indennitari dei minatori derivanti dal carattere discriminatorio dei licenziamenti conseguenti agli scioperi del 1948 e 1952 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-856 QPC, del 18.9.2020)

L’art. 100 della legge del 29.12.2014 riconosce il «carattere discriminatorio e abusivo del licenziamento» irrogato ai minatori che avevano partecipato agli scioperi del 1948 e 1952, successivamente amnistiati dalla legge n. 81-736 del 4.8.1981. Si aprono in favore dei minatori dei dossiers presso l’Agenzia nazionale dei diritti dei minatori, il legislatore destina ad essi alcune significative misure indennitarie, precisamente: un’indennità forfettaria (allocation forfaitaire) di euro 30.000,00 che, in caso di decesso dell’interessato, è versata al coniuge superstite; se l’interessato ha contratto più matrimoni, l’indennità è divisa tra il coniuge superstite e il o i coniugi precedenti; e, se uno dei coniugi o ex coniugi è deceduto, l’indennità è ripartita tra i figli nati dall’unione del coniuge con l’interessato. E’, inoltre prevista un’indennità specifica di euro 5.000,00 per i figli dei minatori licenziati per i suddetti eventi di sciopero. Al fine di poter ottenere queste indennità, è stabilito che le relative richieste siano spedite entro il 1° giugno 2017 all’Agenzia dei diritti dei minatori. Vi sono, poi, ulteriori disposizioni in merito all’esenzione dai tributi e imposte sui redditi di dette indennità ed altre ancora. Il Conseil Constitutionnel, adito su ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione (chambre sociale, n. 644 del 18.6.2020), ritiene, preliminarmente, irricevibili alcune osservazioni circa la differenziazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio, in quanto nuove per non essere state proposte nei precedenti gradi del giudizio. Accogliendo le ragioni dei ricorrenti, il Consiglio interviene sulla disposizione normativa dichiarandola incostituzionale per violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, per il quale: «la legge è uguale per tutti, sia che protegga sia che punisca». Secondo il Consiglio, la previsione normativa introduce due profili di discriminazione. La prima, in relazione all’indennità forfettaria sotto il profilo temporale, nella misura in cui la limitazione della possibilità di chiedere i benefici fino alla scadenza del suindicato termine, per la presentazione delle richieste di pagamento delle indennità, arreca discriminazione ai precedenti coniugi dei minatori nonché ai loro figli, i quali non possono chiedere il pagamento di tali indennità se il minatore e il coniuge superstite sono deceduti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni impugnate senza aver richiesto tali benefici. Secondo la Corte, così operando, tali disposizioni creano una disparità di trattamento tra le persone ammesse in rappresentazione del minatore o del coniuge superstite a seconda che abbiano o meno potuto chiedere, durante la loro vita, il beneficio. In secondo luogo, in riferimento alla indennità specifica riservata ai figli dei minatori, a seconda, cioè, se i minatori o i loro coniugi superstiti abbiano richiesto o meno per sé il beneficio. Alla declaratoria di incostituzionalità seguono i relativi effetti, secondo la previsione di cui all’art. 62 della Costituzione: «una disposizione dichiarata incostituzionale sulla base dell’articolo 61-1 è abrogata dalla pubblicazione della decisione del Conseil constitutionnel o da una data successiva fissata da questa decisione. Il Conseil constitutionnel determina le condizioni ed i limiti entro i quali gli effetti che la disposizione ha prodotto possono essere rimessi in discussione». Rileva, al riguardo, la Corte che, in linea di principio, la dichiarazione di incostituzionalità va a vantaggio dell’autore della questione di costituzionalità e la disposizione dichiarata contraria alla Costituzione non dovrebbe essere applicata ai procedimenti pendenti alla data di pubblicazione della decisione. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 62 della Costituzione riservano alla decisione della Corte il potere sia di fissare la data dell’abrogazione, sia di rinviarne gli effetti nel tempo, sia di rimettere in discussione gli effetti che la disposizione ha prodotto prima della declaratoria di incostituzionalità. Queste disposizioni riservano, altresì, al Consiglio costituzionale il potere di opporsi all’assunzione di responsabilità da parte dello Stato per effetto di disposizioni dichiarate incostituzionali o di stabilire condizioni o limiti particolari. Nel caso specifico, la Corte non rinviene alcun motivo specifico per ritardare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, che decorrerà, dunque, dalla data di pubblicazione della decisione.

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