La Corte Costituzionale francese sulla natura giuridica di alcune disposizioni dell’art. L. 142-1 del Codice delle costruzioni e dell’abitazione (n. 2020-287) e sulla natura giuridica di alcune disposizioni dell’art. L. 311-6 del Codice del turismo (n. 2020-288) (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-287 L, del 17.9.2020; Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-288 L, del 17.9.2020)

Le decisioni del Conseil Constitutionnel, a seconda della natura della procedura e della decisione, sono classificate per tipo, con sigle differenti: QPC, Question prioritaire de constitutionnalité; DC, Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblèes; LP, Loi du pays de Nouvelle-Calédonie; LOM, Compétences outre-mer; PDR, Élection présidentielle; AN, Élection à l’Assemblée nationale / SEN – Élection au Sènat; L, Déclassement; D, Déchéance; I, Incompatibilitè; OF, Obligations fiscales; ELEC, Divers élections; FNR, Fins de non-recevoir; REF, Référendum; RIP, Référendum d’initiative partagée; Art. 16, Décisions Avis de l’article 16; ORGA, Décisions intéressant le fonctionnement du Conseil Constitutionnel; AUTR, Autres textes et décisions. Le annotate decisioni n. 2020-287 L e n. 2020-288 L appartengono alla categoria del Déclassement legislatif e vengono classificate con la lettera L (legge): l’art. 37, co. 2, della Costituzione francese prevede che i testi di forma legislativa successivi all’entrata in vigore della Costituzione non possono essere modificati con decreto, a meno che il Consiglio costituzionale, su richiesta del Primo Ministro, abbia dichiarato che detti testi legislativi hanno natura regolamentare. Queste decisioni (L) sono inerenti al controllo sul rispetto delle attribuzioni regolamentari del Governo (v. artt. 37 e 41, co. 2, Cost.), dunque, al riparto di competenze tra potere legislativo e potere regolamentare. Con la prima decisione (n. 287), il Conseil Constitutionnel si pronuncia sulla natura giuridica delle parole «rinnovabile una volta», contenute nel co. 12 dell’art. L. 142-1 del Codice delle costruzioni e dell’abitazione. Il Centro scientifico e tecnico delle costruzioni è un Ente pubblico dotato di autonomia finanziaria e posto sotto l’autorità del Ministro competente. Il citato art. L. 142-1, al co. 1, indica la missione del Centro nella effettuazione di ricerche scientifiche e tecniche legate alla programmazione e messa in opera di politiche pubbliche in materia di costruzioni e abitazione. Il suindicato co. 12 dell’art. L. 142-1 prevede che il Presidente del c. di a. del Centro sia nominato in Consiglio dei Ministri con un mandato della durata di 5 anni, rinnovabile una sola volta. Quest’ultima previsione normativa è oggetto della richiesta di déclassement, e conclude la Corte nel senso della natura regolamentare della previsione normativa, non risultando nel novero delle regole costitutive che rilevano nel contesto della competenza legislativa secondo l’art. 34, co. 8, della Costituzione. Con la seconda decisione (n. 288), il Conseil Constitutionnel si pronuncia sulla natura giuridica del secondo capoverso del co. 1 dell’art. L. 311-6 del Codice del turismo. L’art. L. 311-6 stabilisce le condizioni in presenza delle quali le strutture turistico-ricettive possono, su richiesta dell’operatore turistico, essere classificate nella categoria degli Hôtel: classificazione, questa, valida per la durata di 5 anni, secondo il secondo capoverso del citato co. 1 dell’art. L. 311-6. Anche questa previsione normativa ha natura regolamentare, non ponendo in discussione, rileva in maniera significativa la Corte, i principi fondamentali «del regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali».

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