Il Conseil Constitutionnel, su un’ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione, sezione penale (n. 782 del 24.4.2020), interviene in materia di apologia del terrorismo. La decisione si manifesta complessa ed interessante, anche in considerazione della legittimazione, nel senso di potere di giudicare nuovamente in argomento, da parte della stessa Corte, in presenza di proprie precedenti decisioni: il riferimento è, in particolare, alla decisione del 18.5.2018, richiamata in motivazione. Tuttavia, osserva la Corte, la fattispecie concreta presenta tratti differenziali rispetto alle precedenti fattispecie già esaminate e dichiarate conformi a Costituzione, discutendosi, ora, del reato di favorire l’apologia di atti di terrorismo, in riferimento «al fare pubblica apologia» (art. 421-2-5-, co. 1) attraverso il consapevole possesso di file o documenti dai quali si presume un’adesione all’ideologia del terrore. Sorge questione sulla libertà di manifestazione del pensiero, che l’art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 afferma tra le più preziose; e cui fa eco l’art. 34 della Costituzione, ammettendone limitazioni e conseguenti responsabilità in ipotesi di abuso, «nei casi stabiliti dalla legge». Il legislatore può stabilire regole di bilanciamento nel perseguire l’obiettivo della lotta all’incitazione e provocazione al terrorismo, del quale sono espressione i valori costituzionali dell’ordine pubblico e della prevenzione dei reati. La previsione del reato di favorire l’apologia del terrorismo ha l’obiettivo, da un lato, di prevenire la diffusione pubblica di idee pericolose in relazione ad atti di terrorismo; dall’altro, di prevenire l’indottrinamento verso ideologie del terrore, al fine di impedire che individui possano determinarsi al compimento di simi atti. A questi fini il legislatore ha conferito ampi poteri alle pubbliche autorità. In effetti, il reato di apologia del terrorismo di cui all’art. 421-2-5, ove interpretato nel senso di punire il solo fatto della detenzione di file o documenti senza la necessità di accertare l’intenzione terroristica o apologetica del receleur, quale elemento costitutivo del reato, sembra arrecare pregiudizio alla libertà di espressione e manifestazione del pensiero. In considerazione di quanto precede, il Conseil Constitutionnel dichiara la conformità a Costituzione delle previsioni normative ‘incriminate’, ma sotto riserva, di interpretarle in conformità alla Costituzione e, cioè, nel senso di ritenere necessario accertare, se non che l’autore del reato abbia la volontà di porre in essere atti terroristici o di sostenerli materialmente, almeno il legame tra il materiale terroristico di cui si è in possesso e l’adesione del ricettatore o favoreggiatore ad una simile ideologia. Ciò, in conformità anche all’interpretazione che ne dà la stessa Corte di Cassazione rimettente, per la quale, affinché si possa configurare il reato, è necessario che sia accertata l’adesione del receleur all’ideologia espressa nel contenuto dei file o dei documenti apologetici: il mero possesso di un simile materiale non sembra, di per sé solo, poter essere sufficiente al fine di stabilire l’esistenza di una simile volontà di commettere atti terroristici o di volerne fare l’apologia. Una diversa interpretazione porrebbe la previsione normativa in contrasto il principio costituzionale del rispetto della libertà di manifestazione del pensiero.
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