L’oggetto del giudizio è costituito dalla disciplina di cui all’art. 69, comma 2, l. n. 19/2012 (che ha approvato il nuovo regime giuridico della concorrenza), nella sua formulazione originaria, che fissa il massimo dell’ammenda in un importo pari al 10% del fatturato nell’esercizio anteriore alla condanna dell’autore dell’infrazione. Il Tribunale non giudica incostituzionale tale disciplina. La norma impugnata non viola il principio dello Stato di diritto, il principio di legalità, il principio del divieto di sanzioni illimitate, il principio della separazione dei poteri, il principio di proporzionalità, il principio di uguaglianza o il principio di colpevolezza.
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