Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’ambito applicativo della norma istitutiva dell’Autorità di regolazione nel settore dei trasporti(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24 luglio 2024, n. 6702)

Il Consiglio di Stato interviene in tema di contributo posto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti
(ART) a carico degli operatori di settore per l’anno 2021.
In particolare, la portata applicativa della norma istitutiva dell’Autorità di regolazione (art. 37 D.L.
201/2011 n. 201 ‘Liberalizzazione del settore dei trasporti’) è stata modificata dall’art. 16 del D.L.
109/2018, convertito in L. n. 130/2018, successivamente alle indicazioni fornite dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 69 del 7 aprile 2017.
I rilevati profili di presunta incompatibilità con i precetti costituzionali sono stati ritenuti infondati
sotto diversi profili.
L’art. 23 Cost. non risulta violato dal momento che la norma che imponeva la prestazione
patrimoniale determinava in maniera precisa i “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati”; non si
ipotizza disomogeneità del novero degli obbligati, accomunati dall’essere in concreto assoggettati
all’attività regolativa dell’ART, nel rispetto dell’art. 3 Cost.; la libertà di iniziativa economica di cui
all’art. 41 Cost. non viene pregiudicata, attesa l’insussistenza della sottoposizione degli imprenditori
ad oneri imprevedibili; nel rispetto dell’art. 97 Cost., il coinvolgimento delle categorie
imprenditoriali nel procedimento di determinazione del contributo non lede la neutralità
dell’Autorità, ma accresce imparzialità, obiettività e trasparenza dell’azione amministrativa,
caratterizzata in ogni caso da inequivocabili tratti autoritativi.
I giudici di Palazzo Spada ritengono, dunque, che la novella del 2018 intervenuta successivamente
al pronunciamento costituzionale abbia determinato un ampliamento della platea delle imprese
tenute alla contribuzione che non può più ritenersi limitata ai soli soggetti gestori delle infrastrutture
e dei servizi regolati, ma deve essere perimetrata avuto riguardo all’effettivo avvio nel mercato di
riferimento di attività di regolazione che si concretizzino in un “esercizio delle competenze o il
compimento delle attività previste dalla legge, senza più alcun rilievo della posizione di soggetti regolati o di beneficiari”.
Non si registra, in particolare, nessuna violazione dell’art. 3 Cost. per il fatto che i soli gestori delle
infrastrutture sarebbero destinatari diretti della regolazione, mentre le imprese di trasporto
sarebbero beneficiarie dell’attività regolatoria ed escluse dall’imposizione.
Sulla scorta di tali premesse, in riferimento alle categorie degli autotrasportatori e operatori della
logistica in cui rientrava l’appellante, è stato riconosciuto che esiste una espressa indicazione
normativa “sulla necessità di garantire, tramite la regolazione, l’evocata mobilità delle merci in ambito
nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti, che giustifica l’inclusione, per quando qui rilevante, delle imprese del settore nell’ambito dei soggetti beneficiari della regolazione”.

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