Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)

Il Consiglio di Stato interviene in tema di versamento del contributo dovuto alla Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2021. Nella fattispecie, i vettori aerei appellanti, operanti in Italia nell’ambito del trasporto passeggeri e merci, hanno contestato il loro assoggettamento nel novero dei soggetti tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell’Autorità. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017, l’art. 37, comma 6, lett. b), d.l. n. 201/2011 è stato modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a-ter), d.l. n. 109/2018 e, conseguentemente, il discrimine fra soggetti regolati e soggetti beneficiari della regolazione è venuto meno; ai sensi del novellato articolo 37, anche i vettori aerei – soggetti meramente beneficiari della regolazione posta in essere da A.R.T. con precipuo riferimento ai gestori aeroportuali – ricadrebbero nel perimetro degli “operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge”. Gli appellanti ritengono invece che i provvedimenti assunti dall’A.R.T. debbano riguardare non i vettori aerei, ma i gestori delle infrastrutture aeroportuali in modo da garantire, da un lato, a tutti gli operatori del settore l’accesso a condizioni eque e non discriminatorie, nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, di libertà di concorrenza, e, dall’altro lato, una corretta concorrenza “tra aeroporti” situati in diverse aree geografiche del Paese. Tale lettura costituzionalmente orientata della disposizione di legge tutelerebbe la qualità del servizio aeroportuale e la sua distribuzione uniforme sul territorio nazionale. Ebbene, i Giudici di Palazzo Spada non ritengono di sollevare la (chiesta) questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201/2011 per violazione degli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione, ben potendo considerarsi superato il tradizionale criterio discretivo fondato sulla distinzione fra “destinatari” e “beneficiari” della regolazione e far rientrare entrambe le categorie in un unico concetto unitario, comprendente gli “operatori economici operanti nel settore del trasporto”. Attesa, dunque, la onnicomprensività della nozione soggettiva, condizione di legittimità per l’imposizione del contributo è solo la circostanza dell’effettivo avvio nel mercato di riferimento dell’ esercizio “delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge”. In definitiva, non si ravvisa alcun contrasto con i dettati costituzionali poiché il soggetto passivo ulteriore è stato individuato dall’interprete con riferimento alla legalità procedurale non intesa “come regolazione di un ambito di mercato (ossia presenza di una regolazione di cui si sia meri beneficiari) ma come concreto e diretto indirizzamento di un atto di regolazione ad un operatore o ad una categoria di operatori del vasto mercato dei trasporti”.

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