Il Consiglio di Stato non ritiene la tutela paesaggistica gerarchicamente sovraordinata agli interessi antagonisti (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 maggio 2024, n. 4766)

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’illegittimità della determinazione dirigenziale della Regione
Basilicata con cui si era negata l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la
realizzazione di un impianto di energia da fonte eolica.
In particolare, secondo i Giudici di Palazzo Spada il diniego dell’Amministrazione non è stato
adeguatamente sorretto da una comparazione fra tutti gli interessi pubblici e privati che vengono in
rilievo, bensì è stato imprudentemente giustificato dal dirimente valore attribuito al profilo
paesaggistico.
La prevalenza riconosciuta a quest’ultimo interesse non trova riscontro nel sistema costituzionale,
anche alla luce della riforma dell’articolo 9 della Costituzione. Si torna a escludere, infatti, che la
tutela paesaggistica possa indiscutibilmente prevalere rispetto agli altri interessi antagonisti, ivi
compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Posto che la tutela dell’ambiente è improntata all’identità estetico-culturale della forma del territorio,
non può dubitarsi che l’intervento dell’uomo possa contribuire a conformarne la nozione; pertanto,
non ogni opera potenzialmente in grado di alterare il paesaggio deve ritenersi a priori con esso
incompatibile.

Redazione Autore