Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’illegittimità della determinazione dirigenziale della Regione
Basilicata con cui si era negata l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la
realizzazione di un impianto di energia da fonte eolica.
In particolare, secondo i Giudici di Palazzo Spada il diniego dell’Amministrazione non è stato
adeguatamente sorretto da una comparazione fra tutti gli interessi pubblici e privati che vengono in
rilievo, bensì è stato imprudentemente giustificato dal dirimente valore attribuito al profilo
paesaggistico.
La prevalenza riconosciuta a quest’ultimo interesse non trova riscontro nel sistema costituzionale,
anche alla luce della riforma dell’articolo 9 della Costituzione. Si torna a escludere, infatti, che la
tutela paesaggistica possa indiscutibilmente prevalere rispetto agli altri interessi antagonisti, ivi
compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Posto che la tutela dell’ambiente è improntata all’identità estetico-culturale della forma del territorio,
non può dubitarsi che l’intervento dell’uomo possa contribuire a conformarne la nozione; pertanto,
non ogni opera potenzialmente in grado di alterare il paesaggio deve ritenersi a priori con esso
incompatibile.