Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), torna a chiarire i presupposti delle eventuali limitazioni alla libertà di iniziativa economica. Nello specifico, le previsioni dettate da ARERA, introducendo requisiti più stringenti per le società che chiedono di concludere il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna-Rete Elettrica Nazionale Spa in ipotesi di precedenti inadempimenti contrattuali nei confronti della stessa Terna, introducono specifici limiti alla libertà di iniziativa economica, la cui portata – come rimarcato dal Collegio di Palazzo Spada – non è assoluta o immune da restrizioni poiché l’art. 41 Cost. consente di stabilire limiti all’iniziativa economica imprenditoriale a tutela della ‘utilità sociale’. Tuttavia, le disposizioni scrutinate non trovano adeguata giustificazione alla luce della stessa finalità perseguita, attesa la loro eccessiva rigidità e assolutezza. Se, infatti, la funzione regolatoria affidata ad ARERA deve svolgersi in armonia con i principi che reggono l’attività amministrativa e, in particolare, con quello di proporzionalità, la soluzione prospettata dalla PA deve essere effettivamente idonea a realizzare gli obiettivi legittimi di interesse pubblico o di tutela di diritti fondamentali; deve effettuarsi, cioè, una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi onde verificare se la misura sia ‘non eccessiva’ rispetto all’obiettivo da perseguire. I Giudici amministrativi ritengono sproporzionato il provvedimento impugnato poiché eccedente quanto necessario ed opportuno per conseguire, a tutela degli interessi pubblici, lo scopo prefissato; esso, infatti, è ben compatibile con misure precauzionali meno severe che presuppongano un prudente apprezzamento delle circostanze.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024