La Corte Costituzionale francese interviene sulla responsabilità del produttore per danno da «prodotto difettoso»: tra responsabilità oggettiva e aggravata Art. 1386-12 del Code civil (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2023-1036 QPC, del 10 marzo 2023)

Il Conseil Constitutionnel, su ordinanza di rimessione della Corte di cassazione (première chambre civile,
decisione n. 699 del 5 gennaio 2023), è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale
dell’art. 1386-12 del Code civil che, dando attuazione alla direttiva 85/374/CEE in materia di
responsabilità da prodotti difettosi, ha escluso la possibilità che il produttore possa avvalersi di
clausole di esonero da responsabilità, qualora il danno derivi da «un élément du corps humain ou par
les produits issus de celui-ci». Si rimprovera a questa disposizione normativa di impedire al produttore
di invocare esimenti in tale ipotesi, dando, così luogo ad un trattamento discriminatorio rispetto a
soggetti danneggiati, invece, da «autres produits de santé», ai quali, invece, il produttore potrebbe
opporre cause di esonero da responsabilità. Due circostanze sembrano assumere peculiare
significato: in primo luogo, la scelta legislativa francese, a differenza, ad esempio, del nostro Paese,
di dare attuazione alla suindicata direttiva non in leggi speciali, bensì direttamente all’interno del
codice civile; in secondo luogo, l’art. 1386-12 introduce nel concetto di «prodotto» anche «elementi
del corpo umano» o «prodotti da esso derivati». Molte altre riflessioni potrebbero essere proposte, a
cominciare dalla complessa relazione, in materia, tra l’accennata disciplina in materia di
responsabilità da prodotti difettosi posta nel code civil e quella posta nel code de la consommation, ma
ciò espanderebbe eccessivamente l’indagine. Per ciò che qui, dunque, direttamente interessa, è da
osservare che il Conseil Constitutionnel respinge l’incidente di costituzionalità, ritenendo la questione
non rilevante, in quanto il regime stabilito dal legislatore in relazione alle cause di esonero dal «risque
de développement» non mette in causa alcuna regola o principio inerente all’«identità costituzionale
della Francia». La scelta legislativa, dunque, si sottrarrebbe, in tal senso, al controllo di
costituzionalità. Rileva, al riguardo, l’art. 1386-11 del code civil, che, al punto 4, fissa il seguente
principio generale in materia di responsabilità del produttore: «Le producteur est responsable de plein
droit à moins qu’il ne prouve: (…) 4° Que l’état des connaissance scientifiques et techniques, au moment où il
a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut». La c.d. «causa ignota». Nel
contesto di una complessa discussione teorica tra il configurarsi di fattispecie di responsabilità
oggettiva (o senza colpa) o responsabilità aggravata, ciò che sul fondo, sembra, tuttavia, restare è
che il produttore dimostri, in ogni caso, di avere adottato ogni misura idonea a prevenire eventuali
conseguenze dannose derivanti da un prodotto difettoso, al fine di potersi avvalere di cause di
esonero da responsabilità (v. anche l’art. 1386-2).

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