Il Tribunale costituzionale portoghese sulla nuova disciplina del Punto unico di contatto per la cooperazione di polizia internazionale (Tribunal Constitucional, Plenário, acórdão 12 dicembre 2022, n. 829)

Il Tribunale costituzionale portoghese non giudica incostituzionale, nell’ambito del controllo preventivo, la nuova disciplina del Punto unico di contatto per la cooperazione di polizia internazionale (“PUC-CPI”). Il Tribunale osserva che i dubbi di costituzionalità si pongono sul piano della separazione dei poteri e dell’autonomia del pubblico ministero: si afferma, da un lato, che l’operato del PUC-CPI potrebbe estendersi a questioni specificamente giurisdizionali, invadendo la sfera degli organi competenti in questo ambito, e, dall’altro, che il pubblico ministero potrebbe essere condizionato nell’esercizio delle sue competenze, in particolare a causa di decisioni di organi amministrativi nell’ambito di indagini penali. Per garantire il rispetto dei principi della separazione dei poteri e dell’autonomia del pubblico ministero, la legge sulla sicurezza interna sancisce l’esistenza nel PUC-CPI di un magistrato del pubblico ministero che fa da collegamento tra tale organo e la magistratura. I cambiamenti sono significativi soprattutto a livello funzionale, a causa delle implicazioni legate allo spostamento di tutti i punti di contatto interessati – ma in particolare EUROPOL e INTERPOL – nella sfera della sicurezza interna. In effetti, questa opzione è indicativa del fatto che, nel campo d’azione di questi organismi, l’attività dello Stato è, oggi, contemporaneamente di repressione e di prevenzione. I confini tra queste due categorie tendono a sfumare, ed emergono le cosiddette indagini in campo avanzato. La missione principale del PUC-CPI è la raccolta e la trasmissione coordinata di informazioni, proprio nel campo dell’indagine avanzata: tale opzione si colloca in un ambito in cui la Costituzione non impone regole sulla struttura del rapporto tra polizia e pubblico ministero. Una delle principali (e potenzialmente più problematiche) differenze tra l’attuale architettura istituzionale – in cui l’Unità nazionale EUROPOL e il Gabinetto nazionale INTERPOL fanno ancora parte dell’Unità di cooperazione internazionale della Polizia giudiziaria – e quella risultante dalle norme di cui si contesta la costituzionalità è il fatto che, nella versione invariata del sistema, tali unità dipendono dal Direttore nazionale della Polizia giudiziaria, mentre nel nuovo schema organizzativo, istituito dalle norme in esame, sono sotto la dipendenza e il coordinamento del Segretario generale del Sistema di Sicurezza interna (SGSSI), in quanto fanno parte del PUC-CPI. Il SGSSI, a sua volta, opera alle dirette dipendenze del Primo Ministro o, per sua delega, del Ministro dell’Interno, essendo equiparato, a tutti gli effetti giuridici, tranne quelli relativi alla sua nomina e revoca, al Segretario di Stato. Non si ritiene che questo cambiamento comporti un aumento significativo del controllo diretto delle attività delle varie unità organiche del PUC-CPI da parte del Governo, nella misura in cui esse dipendono dal SGSSI. In ogni caso, infatti, l’attività di tali servizi è organizzata in modo gerarchico, essendo in ultima analisi dipendente da un membro del Governo. La situazione non cambia in modo significativo con il trasferimento dell’Unità nazionale EUROPOL e del Gabinetto nazionale INTERPOL al PUC-CPI. La dipendenza dal SGSSI, rispetto al Primo Ministro, non pare differire, in termini qualitativi o quantitativi, dalla dipendenza dal Direttore nazionale della Polizia giudiziaria, rispetto al Ministro della Giustizia, per quanto riguarda il potenziale di intrusione, condizionamento o limitazione delle attività di polizia, in particolare nell’ambito delle indagini penali. La configurazione istituzionale delle unità organiche del PUC-CPI, consistente nell’integrazione dell’Unità nazionale EUROPOL e del Gabinetto nazionale INTERPOL, deve essere considerata una scelta legittima del legislatore, rispettosa del margine di discrezionalità che la Costituzione attribuisce al legislatore in tale materia, e conforme al diritto dell’Unione europea. Alla luce, tra l’altro, di queste considerazioni, il Tribunale non giudica incostituzionale la disciplina.

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