La Corte Costituzionale francese si occupa dell’orario di lavoro nei servizi pubblici locali: tra sussidiarietà, flessibilità e armonizzazione Art. 47 della legge n. 2019-828 de 6 agosto 2019 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2022-1006 QPC, del 29 luglio 2022)

Il Conseil Constitutionnel, su ordinanze di rimessione del Consiglio di Stato, è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 47 della legge n. 2019-828 de 6 agosto 2019, che abroga regimi di orario di lavoro in deroga alle previsioni di diritto comune nei servizi pubblici locali. Alcuni Comuni, ricorrenti e intervenienti, lamentano che una simile disposizione normativa violi il principio della libera amministrazione degli enti locali, in quanto non giustificata da alcun effettivo obiettivo di interesse generale. Di diverso avviso è l’annotata decisione del Conseil Constitutionnel, per il quale spetta al legislatore, ex artt. 34 e 72 Cost., il potere di determinare i principi fondamentali di libera amministrazione degli enti locali, le loro competenze e risorse. Il legislatore ha, dunque, il potere di assoggettare l’ente o collettività territoriale a determinate obbligazioni e oneri, a condizione che simili limitazioni rispondano ad esigenze costituzionali o di interesse generale, in modo tale da non interferire con le competenze di questi enti, nel rispetto di sentiti principi di sussidiarietà, nelle sue diverse e complesse declinazioni. La previsione legislativa oggetto di contestazione, osserva il Consiglio Costituzionale, soddisfa la funzione pubblica in quanto risponde ad interessi generali, quali, innanzitutto, l’esigenza di armonizzare la durata dell’orario di lavoro all’interno del servizio pubblico locale, al fine di ridurre le diseguaglianze tra i dipendenti e, così, facilitare pure la loro mobilità. Inoltre, le disposizioni contestate si limitano, in materia di occupazione, organizzazione del lavoro e gestione del personale, a disciplinare la competenza degli enti locali nel fissare le regole relative all’orario di lavoro dei propri dipendenti. Difatti, gli enti locali, che avevano mantenuto regimi derogatori, restano liberi di definire specifici regimi di lavoro che tengano conto di esigenze effettive e vincoli necessari legati alla specifica natura delle prestazioni. In ragione di quanto precede, la questione di costituzionalità viene respinta.

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