Il Tribunale costituzionale portoghese sul reclutamento e la mobilità del personale docente (Tribunal Constitucional, Plenário, acórdão 11 ottobre 2022, n. 626)

Le previsioni oggetto del giudizio riguardano un concorso straordinario per docenti dell’area tecnico-artistica, per l’istruzione artistica specialistica negli istituti di istruzione pubblica, e la revisione del sistema di reclutamento e mobilità dei docenti dell’istruzione di base e secondaria. Il Tribunale costituzionale non dichiara l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, della L. n. 46/2021, mentre dichiara l’incostituzionalità, per violazione degli artt. 111 e 198 della Costituzione, dell’art. 2, comma 6 della stessa legge e degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 47/2021. L’art. 2, comma 1, L. n. 46/2021 non violerebbe il principio della separazione dei poteri e non comporterebbe un’invasione delle attribuzioni costituzionali del Governo, perché anche se l’Assemblea della Repubblica ingiunge al Governo di bandire un concorso, questo non è di per sé bandito in virtù di tale ingiunzione. Le altre previsioni, invece, sono dichiarate incostituzionali in quanto violano l’assetto ordinamentale del potere legislativo del Governo, comportando una violazione della separazione dei poteri ed una compressione ingiustificabile della sfera del Governo. Non è ammissibile che un organo costituzionale imponga a un altro una scelta politica quale l’avvio di negoziati tesi ad una modifica dell’ordinamento con associazioni sindacali o altri portatori di interessi.

Redazione Autore