Il Tribunale costituzionale si è pronunciato sul ricorso presentato dal partito politico VOLT PORTUGAL (VP) contro una decisione relativa al conteggio dei voti nel círculo elettorale dell’Europa, nell’ambito delle elezioni per l’Assembleia da República del 30 gennaio 2022. Con tale decisione l’Assembleia de Apuramento Geral del círculo elettorale dell’Europa ha dichiarato la nullità dei voti in centocinquantuno seggi elettorali, perché alcune schede non erano accompagnate da una copia del documento di identità dell’elettore: dal momento che non era più possibile separare queste schede da quelle corrispondenti a voti validamente espressi, sono stati dichiarati nulli tutti i voti. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale costituzionale afferma che il voto per posta è irrimediabilmente invalido quando non vengono rispettati i requisiti stabiliti dall’art. 79-G della Lei Eleitoral para a Assembleia da República (l. n. 14/79). Proprio a causa della fragilità della garanzia del carattere personale del voto collegata al meccanismo di invio delle schede elettorali ai cittadini si giustifica l’esigenza di un elemento aggiuntivo di garanzia consistente nell’accompagnamento della scheda elettorale da parte di una copia del documento di identità dell’elettore. Il Tribunale costituzionale ordina la ripetizione delle votazioni con riferimento ai casi in cui si è verificata confusione tra i voti validi e i voti invalidi, ai sensi dell’art. 119, comma 2, della l. n. 14/79, ma considera il ricorso in parte fondato, dal momento che erano stati invalidati anche voti che non erano affetti da alcuna irregolarità.
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